Con il termine IMU s'intende l' imposta municipale unica introdotta dal governo Monti con decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011. Tale imposta si applica sulla componente immobiliare del patrimonio, al fine di accorpare in un unico tributo l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari su beni non locati e l'imposta comunale sui beni immobili (ICI).

Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili, si considerano beni immobili sia i fabbricati che i terreni agricoli, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze.

Con il decreto n. 201 del 6 dicembre 2011 viene indicata come abitazione principale «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». In seguito alle modifiche apportate dall'art. 4, d.l. 16/2012 l'abitazione principale è definita come «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».

Mentre per pertinenze, sempre secondo il decreto, si intendono «esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo».

Il soggetto attivo di questa imposta è il Comune, a cui spetta il relativo accertamento e la riscossione del tributo, inoltre spetta sempre all'ente comunale il recupero degli interessi e le relative sanzioni.

Come stabilito dall'art. 9 del d.lgs. nº 23/2011 i soggetti passivi del tributo sono il proprietario, oppure il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie secondo le rispettive quote di possesso. Inoltre sono soggetti passivi dell'imposta anche il locatario del bene immobile, in caso di locazione finanziaria e il concessionario nelle ipotesi di concessioni demaniali.

Per la determinazione dell'imposta viene applicata l'aliquota alla base imponibile, successivamente si sottrae dal risultato l'eventuale detrazione per l'abitazione principale.

Per il calcolo della base imponibile relativa ad un determinato immobile e' necessario moltiplicare la rendita catastale (per i fabbricati) o reddito dominicale (per i terreni), rivalutato del 5% se fabbricato e del 25% se terreno, con il moltiplicatore dato dalla categoria catastale.

Inoltre sono previste delle detrazioni per le abitazioni che soddisfano i requisiti di abitazione principale per un importo pari a 200 Euro annui, mentre nelcaso in cui i requisiti non siano soddisfatti per i dodici mesi annui, la detrazione si applica in proporzione al tempo in cui ha soddisfatto i requisiti.

Per il pagamento dell' IMU negli anni 2012 e 2013 è prevista un'ulteriore detrazione di 50 Euro per ogni figlio convivente nel nucleo familiare ma di età non superiore a 26 anni e abitualmente dimorante nell'unità immobiliare per cui si chiede la detrazione.

Infine per quel che riguarda il pagamento dell'imposta puo' essere effettuato mediante modello F24 oppure come previsto dalla norma di cui all'art. 13, c. 12, d.l. 201/2011, mediante apposito bollettino postale, il versamento e' previsto con tre scadenze annuali, nei mesi di giugno, settembre e dicembre.

Se conosci i dati catastali dell'immobile puoi' richiedere una visura catastale per visualizzare la rendita cliccando qui

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